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Ordinanza — n. 7092/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse on recidivism declared inadmissible as repetitive of appeal grounds already correctly addressed by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7092/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the applicant's recourse inadmissible because it was deemed repetitive of the appeal grounds already properly resolved by the Court of Appeal of Palermo. The appellate court had correctly identified the symptomatic value of the applicant's multiple prior convictions and the most recent specific offense. Consequently, the court rejected the new argument on recidivism and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A recourse challenging a judgment on the ground of recidivism is inadmissible if it merely reiterates arguments already addressed by the appellate court, which has correctly identified the symptomatic value of the prior convictions.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism repetitive recourse inadmissibility appellate judgment procedural economy

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCETTA ANTONINO nato a PALERMO il 02/01/1963 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla recidiva è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto correttamente individuando la valenza sintomatica dei plurimi precedenti e del recentissimo precedente specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 29/01/2024