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Ordinanza — n. 7091/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism argument at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant failed to previously raise the argument regarding the non-application of recidivism as a ground for appeal, violating the mandatory requirement of Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the claim for lack of generic mitigating circumstances without addressing the substantive merits of the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds raised in the cassation petition were not previously deduced as grounds for appeal, thereby violating the principle of contradiction and the rules of procedural economy.

Parole chiave

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recidivism argument second instance appeal procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure principle of contradiction procedural economy appellate court recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che in relazione alla prima doglianza, relativa alla omessa disapplicazione della recidiva, essa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 385 cod. pen
35059/23 Giuffrida OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che in relazione alla prima doglianza, relativa alla omessa disapplicazione della recidiva, essa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA LORENZO nato a CATANIA il 17/08/1970 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; y)sui f n. 35059/23 Giuffrida OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che in relazione alla prima doglianza, relativa alla omessa disapplicazione della recidiva, essa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello nonché dalla memoria conclusiva;

Ritenuto che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il