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Ordinanza — n. 7089/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for generic and inadmissible factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for a specific crime, claiming the lower court erred on facts regarding the presence of multiple people and the severity of the penalty. The court rejected these arguments because they merely repeated the appellate court's reasoning without providing the specific, logical, and detailed scrutiny required by law for a legitimate review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z c.p.p.; Appeals must contain specific, reasoned arguments distinct from the lower court's findings, as generic complaints or mere requests for alternative factual evaluations are inadmissible in proceedings of legitimacy.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific reasoning procedural legitimacy review generic complaints rejection factual argument insufficiency pena sproporzionata misura disciplinare risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
35057/23 ROBERTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTI TOMMASO nato a PALERMO il 17/06/1993 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35057/23 ROBERTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato (primo motivo di ricorso) sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;

Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 3); Ritenuto altresì che neppure il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d