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Ordinanza — n. 7088/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints fail to address merit and psychological elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7088/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's grievances were deemed generic and merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. The court emphasized that the appeal failed to engage with the appellate court's detailed reasoning regarding the required psychological elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not provide a specific, reasoned critique of the lower court's factual and legal assessments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection psychological element requirement Cassazione ordinanza procedural costs award reiterazione di reati penali sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
35050/23 Gibuti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 337 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 337 cod. pen
35050/23 Gibuti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIBUTI CLAUDIO nato a SALERNO il 03/09/1994 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35050/23 Gibuti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presen2:a dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/