Italian Court dismisses appeal as generic complaints fail to challenge appellate merit findings on credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's complaints were deemed generic, consisting merely of assertions without substantive engagement with the appellate court's detailed reasoning regarding the credibility of the defendant's mother. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must substantively challenge the factual and legal reasoning of the appellate judgment; generic complaints that do not engage with the court's specific assessments of credibility or merit are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALATUCCI STEFANO nato a SALERNO il 13/10/1986 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35033/23 Palatucci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l' affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della madre dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/