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Ordinanza — n. 7084/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding criminal liability, non-punishment, and sentencing excess were deemed generic and merely repetitive of the lower court's already examined decisions. Furthermore, the claim regarding prescription was rejected because the ten-year limitation period for the qualified recidivism offense has not yet expired.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals must contain specific and new arguments distinct from those already examined by the court of first instance; generic repetitions or claims not previously raised are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection qualified recidivism prescription period calculation sentencing excess claim recidiva nell'infrazione attenuazione della pena riduzione dell'assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
35015/23 Musumeci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
3); Ritenuto altresì che l'ultimo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 99, comma quarto, cod. pen.
art. 385 cod. pen
35015/23 Musumeci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
art. 62-bis cod. pen
3); Ritenuto altresì che l'ultimo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI CARMELO SALVATORE nato a CATANIA il 14/05/1959 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35015/23 Musumeci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 16/01/2024; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex alt. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Ritenuto altresì che l'ultimo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. rispetto alla recidiva qualificata, oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);

Ritenuto infine che la questione relativa alla maturata prescrizione sollevata con la citata memoria, oltre a non essere stata precedentemente dedotta, è manifestamente infondata dal momento che il reato è stato commesso in data 17 ottobre 2015 e che il termine decennale (in ragione della ritenuta recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.) spirerà il 17 ottobre 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d