Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding criminal liability, non-punishment, and sentencing excess were deemed generic and merely repetitive of the lower court's already examined decisions. Furthermore, the claim regarding prescription was rejected because the ten-year limitation period for the qualified recidivism offense has not yet expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals must contain specific and new arguments distinct from those already examined by the court of first instance; generic repetitions or claims not previously raised are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI CARMELO SALVATORE nato a CATANIA il 14/05/1959 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35015/23 Musumeci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 16/01/2024; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex alt. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Ritenuto altresì che l'ultimo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. rispetto alla recidiva qualificata, oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);
Ritenuto infine che la questione relativa alla maturata prescrizione sollevata con la citata memoria, oltre a non essere stata precedentemente dedotta, è manifestamente infondata dal momento che il reato è stato commesso in data 17 ottobre 2015 e che il termine decennale (in ragione della ritenuta recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.) spirerà il 17 ottobre 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d