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Ordinanza — n. 7077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic arguments and procedural errors regarding sentencing and substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's complaints were rejected as generic, merely repeating lower court arguments without substantive analysis, or lacking specificity regarding non-punishment grounds and sentencing excessiveness. Furthermore, the court ruled that the appeal's late filing did not suspend the execution of substitute penalties because the appellate judgment had already become final before the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 95 d.lgs. n. 150/2022: Appeals must be specific and substantively engage with the lower court's reasoning; generic repetitions or lack of specific comparison with sentencing criteria render them inadmissible, and procedural deadlines for substitute penalties are not suspended by late appeals if the judgment was already final.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments substitute penalties non-punishment sentencing excessiveness procedural deadline court costs sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
34953/23 Filosa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quantc meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v.
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Ritenuto infine che l'ultimo motivo di ricorso dedotto dall'imputato relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 95 d.lgs.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez.
art. 385 cod. pen
34953/23 Filosa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023
689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, non mass.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILOSA SALVATORE nato a SANT'ANASTASIA 11 19/03/1968 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34953/23 Filosa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quantc meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4); Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);

Ritenuto infine che l'ultimo motivo di ricorso dedotto dall'imputato relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022) è manifestamente infondato dal momento che la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 determina in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato presentato dopo tale data, cosicché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall'art. 95 cit. dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, non mass.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così