Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7074/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming custody breach liability, ruling claim manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's claim regarding unblameworthy custody obligations to be manifestly unfounded based on the lower court's findings. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the alleged violations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the claim is manifestly unfounded regarding the respondent's obligations, allowing the court to dismiss it without full examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal custody obligations liability inadmissible appeal procedural costs award Corte di Cassazione impunità irresponsabilità risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVARUSO PIETRO nato a PALERMO il 25/09/1961 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in ordine alla responsabilità incensurabilmente affermata dalla sentenza sulla base degli obblighi di custodia sottoscritti dal ricorrente e da lui violati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024