Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding criminal liability and sentencing excessiveness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for specific criminal acts and claimed excessive sentencing, but the court found these arguments generic and lacking in substantive analysis. The court ruled that the appeal merely repeated lower court reasoning without providing the detailed scrutiny required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be specific and substantively reasoned; generic complaints that merely repeat lower court findings without independent legal analysis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE GIANCARLO nato a MARSALA il 14/09/1978 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 34947/23 MALTESE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli art. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (primo motivo di ricorso) sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto che pure le doglianze contenute nel secondo motivo, con riguardo al reato di cui all'art. 337 cod. pen., oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto altresì che nemmeno il terzo motivo di ricorso, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata applicazione delle attenuanti generiche, si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così