Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7072/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Fabrizio Carta inadmissible due to the lack of specific factual and legal grounds. Carta's complaints were deemed totally generic, consisting merely of assertions without engaging with the appellate court's reasoned merit assessment. Consequently, the appeal was rejected, and Carta was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are totally generic, limited to mere assertions, and fail to measure against the appellate court's reasoned merit assessment or provide specific factual and legal requests.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaints lack of specific grounds merit assessment procedural dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA FABRIZIO nato a ERICE il 07/03/1988 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N.34941/23 CARTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il