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Ordinanza — n. 7071/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic repetition of lower court's already examined and rejected arguments regarding exclusion of recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7071/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of recidivism under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had already thoroughly examined and rejected this hypothesis based on the crime's gravity and non-occasional nature. The court ruled that the appeal merely repeated these censure without providing new grounds, thus failing to meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it is a generic reproduction of censure already adequately examined and correctly rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic repetition of censure exclusion of recidivism Article 131-bis penal code gravity of the fact non-occasional nature procedural costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI STEFANO nato a CESENA il 16/10/1964 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudice di merito in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto e della sua non occasionalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024