Cassation appeal dismissed as generic repetition of lower court's already examined and rejected arguments regarding exclusion of recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of recidivism under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had already thoroughly examined and rejected this hypothesis based on the crime's gravity and non-occasional nature. The court ruled that the appeal merely repeated these censure without providing new grounds, thus failing to meet the threshold for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it is a generic reproduction of censure already adequately examined and correctly rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI STEFANO nato a CESENA il 16/10/1964 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudice di merito in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto e della sua non occasionalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024