Cassation court dismisses appeal for generic arguments and failure to deduce improper weapon use at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding criminal liability were deemed generic, merely repeating lower court reasons without substantive analysis. Furthermore, the claim concerning the improper use of a weapon was rejected because it was not formally raised as a ground of appeal in the second instance, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific grounds; generic recitations of lower court reasoning or failure to deduce new issues at the second instance render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DECHACHE MOURAD FATEH (CUI 02I1MX0) nato il 25/12/1976 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34888/23 Dechache OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure in tema di responsabilità per il reato di lesioni sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argonnentativo;
Ritenuto che la seconda doglianza attinente al ritenuto utilizzo di arma impropria, oltre che generica, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riferimento alla recidiva, alla attenuante della provocazione e al giudizio di bilanciamento) non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis