Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7070/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic arguments and failure to deduce improper weapon use at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7070/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding criminal liability were deemed generic, merely repeating lower court reasons without substantive analysis. Furthermore, the claim concerning the improper use of a weapon was rejected because it was not formally raised as a ground of appeal in the second instance, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific grounds; generic recitations of lower court reasoning or failure to deduce new issues at the second instance render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds improper weapon use procedural defect second instance appeal arma personale violazioni della legge sulle armi parità delle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
34888/23 Dechache OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Ritenuto che la seconda doglianza attinente al ritenuto utilizzo di arma impropria, oltre che generica, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 385 cod. pen
34888/23 Dechache OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Ritenuto che la seconda doglianza attinente al ritenuto utilizzo di arma impropria, oltre che generica, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DECHACHE MOURAD FATEH (CUI 02I1MX0) nato il 25/12/1976 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34888/23 Dechache OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure in tema di responsabilità per il reato di lesioni sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argonnentativo;

Ritenuto che la seconda doglianza attinente al ritenuto utilizzo di arma impropria, oltre che generica, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riferimento alla recidiva, alla attenuante della provocazione e al giudizio di bilanciamento) non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis