Italian Court dismisses appeal claiming nullity due to lack of first-instance participation. The defendant attended and requested abbreviated procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the second-instance judgment was null because they did not participate in the first trial, yet records show they were notified, attended hearings, and personally requested an abbreviated procedure on February 27, 2019. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the defendant's presence and explicit request for a summary trial disproved any lack of participation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal alleging nullity due to non-participation in the first instance is inadmissible when the defendant was notified, attended hearings, and explicitly requested an abbreviated procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAITI SOBHI nato il 09/11/1988 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34855/23 Maiti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso - attinente alla pretesa nullità del giudizio di appello per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado - è manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, che l'imputato e il suo difensore di fiducia hanno ricevuto notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado; che è stata disposta ritualmente la traduzione per l'udienza e che l'imputato medesimo ha partecipato alle udienze tenute in primo grado, e che in particolare in data 27 febbraio 2019 ha chiesto personalmente di definire il processo con rito abbreviato, come risulta dal relativo verbale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il