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Ordinanza — n. 7066/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7066/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASMI AYMEN nato il 24/03/1989 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla determinazione della pena e alla applicazione della recidiva costituisce generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito correttamente esercitati in relazione al concreto annullamento degli effetti della recidiva dalla equivalenza con le attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASMI AYMEN nato il 24/03/1989 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla determinazione della pena e alla applicazione della recidiva costituisce generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito correttamente esercitati in relazione al concreto annullamento degli effetti della recidiva dalla equivalenza con le attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024