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Ordinanza — n. 7065/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse on recidivism dismissed as reiterative of appeal grounds; appeal court correctly identified symptom of recent specific prior offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the applicant's recourse inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The applicant argued for a new assessment of recidivism, but the court found his grounds were merely a repetition of the appeal reasons already addressed. Consequently, the court ruled that the appeal judgment correctly identified the symptom of the recent specific prior offense, rendering the new recourse without merit.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A recourse is inadmissible if it reiterates the grounds of the appeal, which the lower court has already correctly examined and decided upon, particularly when the appeal judgment accurately identified the symptom of the recent specific prior offense.

Parole chiave

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recidivism reiterative recourse inadmissibility appeal grounds specific prior offense procedural costs Cassa delle ammende pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IWELOMHEN HAPPY nato il 03/04/1992 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; (-a • OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla recidiva è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto correttamente individuando la valenza sintomatica del recente precedente specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024