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Ordinanza — n. 7063/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding minor crime circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision excluding the application of Article 131-bis of the Penal Code, which addresses minor crimes. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the appellate court correctly adopted the factual reasoning that the offense lacked particular gravity.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellate court has properly applied the statutory exclusion of minor crime provisions based on the specific factual circumstances.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal Article 131-bis Penal Code minor crime circumstances inadmissible appeal procedural costs and fine riscossione di pene pecuniarie risarcimento del danno condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANZI EMILIO nato a FAENZA il 01/04/1955 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; I OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato avendo la sentenza fatto proprie le diffuse ragioni per le quali il primo giudice aveva escluso la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle circostanze di fatto che designavano la non particolare tenuità del fatto, ribadendone - altresì - la sintomatica ricostruzione fattuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024