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Ordinanza — n. 7062/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints inadmissible in legality review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gaetano Gargiulo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Gargiulo challenged a lower court conviction for the crime of Article 341-bis of the Penal Code, arguing that the requirement of multiple persons' presence was absent. The court rejected this claim because it constituted mere factual complaints rather than a legal argument suitable for a review of legality, noting the lower court's reasoning was not illogical.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Appeals based on mere factual complaints or requests for alternative fact evaluation are inadmissible in proceedings of legality when the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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appeal inadmissibility legality review factual complaints Article 341-bis procedural costs Cassation jurisdiction multiple persons requirement colpa concomitante

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
34756/23 GARGIULO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
34756/23 GARGIULO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO GAETANO nato a TORRE DEL GRECO il 29/03/1983 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 34756/23 GARGIULO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il