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Ordinanza — n. 7061/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic factual attacks on sentencing conversion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Nilo Gian Luca inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision regarding the conversion of a custodial sentence, arguing against the lack of conversion. The court rejected these claims as generic factual criticisms rather than legal arguments, noting they failed to substantiate the alleged violation of multiple orders.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic factual criticisms without specific legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual attacks sentencing conversion procedural costs Cassazione ordinanza adeguamento della pena pena detentiva sostitutiva revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NILO GIAN LUCA nato a BOLOGNA il 02/04/1983 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla mancata conversione della pena detentiva che ha incensurabilmente considerato la sintomatica ostativa comprovata violazione da parte del ricorrente di plurimi ordini dell'autorità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024