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Ordinanza — n. 7060/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual criticisms regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Pavlovic Sasha inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Bologna Court of Appeal's decision based on generic criticisms concerning the lack of general mitigating circumstances, which the court noted were insufficient. The court rejected the appeal because the arguments failed to provide specific factual grounds, constituting generic censure on the facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic factual criticisms without specific grounds, as the court must examine concrete evidence rather than abstract assertions regarding sentencing mitigation.

Parole chiave

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generic factual censure inadmissible appeal sentencing mitigation Cassation procedure procedural costs sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVLOVIC SASHA nato il 23/04/1983 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche che ha incensurabilmente considerato la comprovata allarmante capacità a delinquere del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024