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Ordinanza — n. 7059/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic factual criticisms of sentencing capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pavlovic Sasha inadmissible. The appellant argued against the lower court's sentence, but the court found the criticisms to be generic and lacking specific factual basis regarding the defendant's proven capacity to offend. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic factual criticisms of the sentencing decision without specific evidence or arguments substantiating the claim regarding the offender's capacity to commit crimes.

Parole chiave

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generic factual criticisms capacity to offend inadmissible appeal sentencing determination Corte di Cassazione punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVLOVIC SASHA nato il 23/04/1983 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla determinazione della pena che ha incensurabilmente considerato la comprovata notevole capacità a delinquere del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2