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Ordinanza — n. 7058/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses appeal as constitutionality question of Article 99 is manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jarmouni Mohamed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The applicant challenged the lower court's decision based on the unconstitutionality of Article 99, paragraph 4 of the Penal Code, which prohibits generic mitigating circumstances from prevailing over qualified recidivism. The court ruled that this constitutional question was manifestly unfounded, citing a prior precedent from 2017 that already settled the issue.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; The constitutional question regarding the incompatibility between the prohibition of generic mitigating circumstances prevailing over qualified recidivism and the Constitution is manifestly unfounded.

Parole chiave

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qualified recidivism generic mitigating circumstances constitutional question admissibility manifestly unfounded Article 99 Penal Code Corte di Cassazione inadmissible appeal attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI MOHAMED (CUI 046GNMA) nato il 10/08/1992 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato in ragione della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 4, cod. pen. che stabilisce il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024