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Ordinanza — n. 7057/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on resistance charge as claim is repetitive and lacks new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision on resistance was flawed due to poor image quality and an inaccurate description of the opposing dynamic. The court rejected these arguments, finding the appeal merely repetitive of the already resolved appeal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates the grounds of the appeal already decided by the court of appeal, particularly when the new arguments lack factual substance or merely restate the opposing party's original claims.

Parole chiave

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repetitive appeal resistance charge inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural dismissal carenza di credibilità oggettiva verosimiglianza della persecuzione pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALLUGJERI WERALD nato il 02/11/1996 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza sub A è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto opponendo - da un lato - la pessima qualità delle immagini e della loro acquisizione e - dall'altro in ogni caso - la conferma della dinamica oppositiva descritta dai verbalizzanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024