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Ordinanza — n. 7056/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding exclusion of recidivism and omitted general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7056/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's exclusion of the recidivism hypothesis under Article 131-bis of the Penal Code and the omission of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic attacks on factual findings and an improper review of the discretionary powers exercised by the appellate judge regarding the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual basis of a lower court's decision on recidivism or the exercise of discretionary powers regarding mitigating circumstances when the appeal is based on generic criticisms of the reasoning.

Parole chiave

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recidivism exclusion general mitigating circumstances discretionary powers inadmissible appeal factual findings review attenuazione della pena recupero dei costi condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 360 c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZUTO GENNARO nato a NAPOLI il 23/11/1974 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle incensurabili ragioni della sentenza che ha fatto leva sulla distanza coperta (30 km) e sui motivi e organizzazione dello stesso allontanamento;

Ritenuto che il motivo sulla omessa concessione delle attenuenti generiche costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato i gravi e plurimi precedenti ostativi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/01/2024