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Ordinanza — n. 7053/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive factual arguments and generic legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Enrico Catelani inadmissible. The appellant argued against the lower court's exclusion of the specific provision regarding forced removal and the duration of the ban. The court rejected these claims as either repetitive factual disputes already resolved or generic legal criticisms lacking substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates factual issues already correctly decided or offers generic legal criticism without specific grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive factual arguments generic legal criticism forced removal duration Cassa delle ammende inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi soggettivi successivi alla fuga assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo è generica censura in fatto rispetto alla corretta esclusione della ipotesi ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATELANI ENRICO nato a SASSUOLO il 04/07/1985 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché reiterativo di questioni in fatto alle quali la sentenza ha dato corretta risposta affermando l'irrilevanza dei motivi dell'allontanamento e la durata dello stesso, essendo sufficiente la consapevolezza di trasgredire il divieto di allontanarsi dal domicilio;

Ritenuto che il secondo motivo è generica censura in fatto rispetto alla corretta esclusione della ipotesi ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della non indifferibile ragione dell'allontanamento, della sua programmazione oltre che della condotta negativa tenuta subito dopo la commissione del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/01/2024