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Ordinanza — n. 7051/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual criticisms and irrelevant evidence arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of liability based on three eyewitness testimonies and the irrelevance of a specific declaration. The court rejected the appeal because the arguments were generic factual criticisms rather than legal errors, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic factual criticisms or arguments regarding the irrelevance of evidence without demonstrating a violation of substantive law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual criticism irrelevant evidence procedural costs Cassa delle ammende eyewitness testimony substantive law violation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLUCCIO MASSIMILIANO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 01/08/1981 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla responsabilità correttamente affermata dalla sentenza sulla base del riconoscimento del ricorrente da parte di tre testimoni oculari e dell'incensurabile rilievo della irrilevanza delle dichiarazioni del Cantale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024