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Ordinanza — n. 7050/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic complaints fail to address appellate court's merit findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaints regarding criminal liability were deemed generic. The appellant merely repeated the arguments from the second instance without engaging with the detailed factual and legal reasoning provided by the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must specifically address the appellate court's reasoning; generic complaints that merely repeat lower court arguments without substantive engagement are inadmissible.

Parole chiave

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generic complaints inadmissible appeal criminal liability appellate reasoning procedural costs Cassation review substantive engagement bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
34702/23 Iannucci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
34702/23 Iannucci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUCCI ROCCO nato a CASERTA il 17/07/1988 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34702/23 Iannucci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. in particolare pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/