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Ordinanza — n. 7045/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as generic fact reiterations and inadmissible at the stage of legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7045/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Russo and Giuliano inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court ruled that the first and second grounds were generic reiterations of facts already rejected at the appellate level, while the third ground concerned a fact issue not properly devolved. The remaining grounds were dismissed as unfounded or as generic criticisms of the lower court's discretionary powers.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 61 n. 2 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on generic reiteration of facts rejected at the appellate stage or concerning issues not specifically devolved are inadmissible at the stage of legality.

Parole chiave

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generic reiteration of facts inadmissible appeal stage of legality discretionary powers recidiva exclusion recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 61 n. 2 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo sulla aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. è del pari generica riproposizione in fatto alla quale la Corte ha dato corretta risposta (v.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il quinto motivo sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alle incensurabili ragioni ostative, in diritto e in fatto, poste a base della decisione (v.
art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il quinto motivo sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO FABIO nato a NAPOLI il 05/11/1989 GIULIANO EMANUELE nato a NAPOLI il 14/03/1994 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo in ordine all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen., trattasi di reiterata deduzione in fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità in relazione all'incensurabile rigetto della prospettata versione difensiva in ordine alla resistenza passiva e della mancata consapevolezza di trovarsi al cospetto di personale di polizia giudiziaria (v. pg. 4 e sg. della sentenza);

Ritenuto che il secondo motivo sulla aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. è del pari generica riproposizione in fatto alla quale la Corte ha dato corretta risposta (v. pg. 6 della sentenza); Ritenuto che il terzo motivo sulla esclusione della recidiva a carico di Fabio Russo attiene a questione di fatto non specificamente devoluta in appello; Ritenuto che il quarto motivo in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 6 della sentenza);

Ritenuto che il quinto motivo sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alle incensurabili ragioni ostative, in diritto e in fatto, poste a base della decisione (v. pg. 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29.0