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Ordinanza — n. 7042/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic sentencing censes lacking specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Simona Nanni, challenged a lower court's sentencing decision with generic criticisms regarding the penalty's determination. The court rejected these arguments because they failed to provide a specific comparison with the detailed reasoning provided in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363-bis, comma 2, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains generic censure regarding the determination of the penalty without any specific comparison with the articulated reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure sentencing review lack of specific comparison procedural dismissal Cassation procedure penal reasoning ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363-bis, comma 2, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANNI SIMONA nato a BOLOGNA il 22/02/1974 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in ordine alla determinazione della pena, senza alcun confronto con la articolata motivazione resa a riguardo dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024