Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic factual arguments and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Crisafulli, Forina, and Merluzzo inadmissible. The court found the first ground to be a repetitive factual argument regarding the agents' conduct, while the second and third grounds lacked specific appeal reasons or were based on unfounded claims about aggravated circumstances. Additionally, the remaining grounds were rejected as generic criticisms of the lower court's discretionary powers or procedural nullities without substantive basis. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be supported by specific grounds of law or fact; generic criticisms of the lower court's discretion or repetitive factual arguments do not justify access to the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISAFULLI AGATINO nato a PISTOIA il 08/05/1995 FORINA RITA nato a VENOSA il 12/01/1966 MERLUZZO SHARON nato a PESCIA il 12/06/2000 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo ( 1.1.), trattasi di reiterata deduzione in fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità in relazione al corretto rigetto della prospettata causa di giustificazione anche in forma putativa in presenza della assoluta linearità e correttezza dell'operato degli agenti (v. pg. 17 della sentenza);
Ritenuto che generico è il secondo motivo (1.2.) sul reato di lesioni aggravate non rinvenendosi il corrispondente specifico motivo di gravame; Ritenuto che manifestamente infondato è il terzo motivo (1.3.) in ordine alla ipotesi aggravata di danneggiamento in relazione alla correttamente ritenuta rilevante contestualità con le violenze e in assenza di qualsiasi fondamento alla pretesa scriminante ex art. 52 cod. pen.; Ritenuto che il quarto motivo (2) in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito;
Ritenuto che il quinto motivo (3) sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in favore della Forina è genericamente proposto sulla supposta concedibilità delle attenuanti generiche onde superare l'ostatività del precedente; Ritenuto che il sesto motivo (4) sulla dedotta nullità della ordinanza 9 marzo 2022 emessa dal GUP è manifestamente infondato in ragione della correttamente ritenuta natura dell'atto depositato all'udienza ( v. pg. 12 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i