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Ordinanza — n. 7038/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7038/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7038/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADDEU MICHELA nato a SASSARI il 10/12/1982 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato rispetto all'incensurabile valutazione espressa dalla sentenza in relazione alla insussistenza del prospettato imminente rischio per la salute della ricorrente; Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine al riconoscimento della attenuante speciale rispetto al corretto rilievo della infondatezza del correlato motivo di appello, trattandosi di comportamento non spontaneo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato rispetto all'incensurabile valutazione espressa dalla sentenza in relazione alla insussistenza del prospettato imminente rischio per la salute della ricorrente; Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine al riconoscimento della attenuante speciale rispetto al corretto rilievo della infondatezza del correlato motivo di appello, trattandosi di comportamento non spontaneo;

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale procedura di ricupero d'imposta contenzioso tributario ammende per infrazione procedurale rimborso dell'imposta preventiva complicità in sottrazione d'imposta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADDEU MICHELA nato a SASSARI il 10/12/1982 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato rispetto all'incensurabile valutazione espressa dalla sentenza in relazione alla insussistenza del prospettato imminente rischio per la salute della ricorrente; Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine al riconoscimento della attenuante speciale rispetto al corretto rilievo della infondatezza del correlato motivo di appello, trattandosi di comportamento non spontaneo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024