Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7037/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for citing non-exhausted grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not exhaustively provided for in Article 448, paragraph 2, of the Criminal Procedure Code. The appellant attempted to challenge the preliminary judgment by citing a failure to evaluate evidence under Article 129, which the court ruled was not a permissible ground for this specific type of appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals must be lodged on grounds exhaustively provided by law; appeals citing non-exhausted grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal inadmissible grounds Article 448 omitted evaluation procedural costs diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
censurando l'omessa valutazione ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
censurando l'omessa valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAFERNI MOHAMED ( CUI 033DX7D ) nato il 06/09/1983 avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA:lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. censurando l'omessa valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.01.2024 Il consigli re estensore Il Pres ente Ang o apoz