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Ordinanza — n. 7036/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on resistance charge as it reiterates rejected appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7036/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated the grounds already rejected by the Court of Appeal. The appellant, Lucio Sanna, argued against a decision blocking his violent actions against a third party, but the lower court found his claim of self-defense irrelevant and inconsistent. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered Sanna to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds already rejected by the appellate court, as the lower court correctly identified the appellant's opposition to blocking his violent actions as inconsistent with his claim of self-defense.

Parole chiave

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reiterative appeal inadmissibility resistance charge self-defense invalidity procedural costs violenza o minaccia contro le autorità difesa penale pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA LUCIO nato a SASSARI il 05/06/1971 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; e OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto individuando l'opposizione del ricorrente alla iniziativa di bloccarlo dal proseguire la sua azione violenta nei confronti di una terza persona, ritenendo irrilevante e inconsistente l'intenzione dello stesso ricorrente di difendersi dal terzo ( v. pg. 5 e sg. della sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024