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Ordinanza — n. 7035/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic complaints failing to address merits with adequate argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7035/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's grievances were deemed generic because they merely repeated the lower court's arguments without engaging with the substantive reasoning provided by the Court of Appeal. Consequently, the court rejected the request for review due to the lack of specific scrutiny of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must move beyond generic repetition of lower court arguments and provide specific, reasoned analysis of the merits to be admissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic complaints rejection lack of merit analysis procedural costs award Cassazione ordinanza bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
34602/23 Bini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
34602/23 Bini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINI GIANCARLO nato a FORLI il 06/06/1965 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34602/23 Bini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 17 gennaio 2024; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato (ribadite con la citata memoria) sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01