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Ordinanza — n. 7034/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic factual criticisms of lower court's responsibility finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's finding of criminal responsibility based on the agents' numerous control attempts and the defendant's unbelievable version of events. The court rejected these generic factual criticisms, ruling that such arguments do not justify reopening the case without specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies solely on generic factual criticisms of the lower court's responsibility finding without specific legal grounds or new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual criticism criminal responsibility appellate court review procedural costs sanzione disciplinare pene e misure sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA ANTONELLO nato a SASSARI il 13/04/1961 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla responsabilità incensurabilmente affermata dalla sentenza sulla base dei plurimi tentativi degli agenti volti al controllo ed alla non credibile versione dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024