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Ordinanza — n. 7033/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual challenges and reiteration of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a sentence regarding aggravated circumstances and resistance, but the court found the first ground to be generic factual challenges and the second to merely reiterate the appellate court's already addressed points. Consequently, the court rejected the defense's arguments as they failed to meet the threshold for admissibility or merit.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic factual challenges or reiterations of lower court reasoning render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual challenge reiterative argument discretionary power procedural dismissal spese di difesa reiterazione di reati penali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA STEFANO nato a CAGLIARI 11 11/02/1974 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; o OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla ritenuta aggravante, secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti, incensurabilmente affermata dalla sentenza sulla base delle contestuali minacce al momento in cui fu posto in essere il denneggiamento;

Ritenuto che il secondo motivo in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto ( v. pg. 14 della sentenza); Ritenuto che il quarto motivo sul diniego delle attenuanti generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg. 16 della sentenza); Ritenuto che alla precedenti conclusioni non fa velo la memoria difensiva volta a ribadire l'ammissibilità e fondatezza dei motivi esaminati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/20