Italian court dismisses appeal as arguments merely reproduce lower court censure without new merit analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for threatening behavior, but the court found the arguments were merely repetitive of the appellate court's existing censure. The court ruled that the appeal failed to provide a fresh, logical, and adequate scrutiny of the merit regarding the psychological element required by the criminal statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its arguments merely reproduce censure already examined by the lower court without offering a new, adequate, and logical scrutiny of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO BENITO nato a BRINDISI il 19/11/1959 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23313/23 Leo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, relativo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, che esso non è specifico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico, rilevando come l'attività minacciosa del Leo si fosse inserita nell'ambito dell'attività amministrativa tesa all'identificazione;
Ritenuto che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la parte della decisione (primo periodo, pag.
4) che fa riferimento alle modalità della condotta contestata per rimarcare la distanza tra il ricorrente e l'agire comune; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso