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Ordinanza — n. 6968/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for reiterating rejected arguments and generic complaints about sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Matarrelli Damiano and De Michele Alessandro inadmissible. The appellants argued for voluntary desistance, lack of recidivism, and excessive penalties, but the lower court had already thoroughly addressed these points. The Supreme Court rejected the claims because they merely repeated arguments dismissed on appeal without engaging critically with the specific reasoning provided by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Appeals that merely reiterate arguments already rejected on appeal without critical engagement are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments voluntary desistance recidivism exclusion generic sentencing complaint Cassazione Roma criminal procedure censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
a) violazione dell'art. 606 lett.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 99 cod. pen.
in relazione all'art. 99 cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 56 comma 3 cod. pen.
l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56, comma 3, cod.pen.
art. 99 cod.pen
in relazione all'art. 99 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATARRELLI DAMIANO nato a MESAGNE il 06/08/1978 DE MICHELE ALESSANDRO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 07/08/1999 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 14.12.2022 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi in data 24.5.2022 aveva ritenuto Matarrelli Damiano e De Michele Alessandro colpevoli dei reati di cui agli artt. 110,56,624bis cod.pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, unificati dal vincolo della continuazione e considerata la diminuente per il rito, li aveva condannati alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed Euro 489,00 di multa ciascuno.

2. Avverso detta sentenza Matarrelli Damiano e De Michele Alessandro, a mezzo del loro difensore hanno presentato ricorso con separati atti. 2.1. Ricorso per Matarrelli Damiano: si articola in quattro motivi. Con il primo deduce:

a) violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 192 e 530, commi 1 e 2 cod.proc.pen. nonché inesistenza della penale responsabilità dell'imputato e mancato riconoscimento della circostanza della desistenza volontaria;

b) violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 99 cod.pen. per l'omessa esclusione della recidiva;

c) violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 192 e 530, commi 1 e 2 cod.proc.pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e motivazione apparente e contraddittoria;

d) nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 133 cod.pen. per la eccessività della pena. 2.2.Ricorso per De Michele Alessandro: si articola in un motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56, comma 3, cod.pen. nonché la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. 3.Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Ed invero, i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici (pp. 3-4). A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). In particolare, in relazione al motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, relativo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, la Corte di merito ha ritenuto con motivazione congrua che non ricorre l'ipotesi in questione atteso che gli odierni imputati decidevano di interrompere l'azione solo perché si rendevano conto dell'impossibilità di proseguire nella condotta illecita non rinvenendo nelle abitazioni alcun bene utile al loro scopo.

Tale principio si pone nel solco di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di desistenza , la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 272535). Con riguardo alla mancata esclusione della recidiva per Matarrelli, del pari la Corte di merito ne ha congruamente motivato l'applicazione in ragione dei precedenti anche specifici che consentono di ritenere le condotte per cui é processo espressione di specifica proclività a delinquere.

Il terzo motivo di ricorso é inconferente atteso che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute dal giudice di primo grado. Il quarto motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio risulta generico a fronte di una pronuncia che ha ampiamente motivato i criteri di commisurazione della pena partendo da una pena base attestata sul minimo edittale.

4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso n Roma