Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of rejected appeal grounds without critical engagement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated the arguments raised during the appeal proceedings, which had already been logically refuted by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction for theft and recidivism, arguing for acquittal on specific grounds and a reclassification of the offense to a now-depenalized act of damage. The court rejected these claims, noting that the lower courts correctly identified the premises as accessory to private dwellings and found the recidivism evidence sufficient, rendering the new arguments redundant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it reiterates grounds already raised and rejected in the appeal without critically engaging with the arguments used in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGARDIA ALIAGA JOSE CARLOS nato il 30/01/1973 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 18 gennaio 2023 la Corte d'appello di Roma in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Sagardia Aliaga José Carlos colpevole del reato di cui agli artt. 81, 56, 624 bis, 625 n. 2 cod.pen. (fatto commesso in Roma il 13 luglio 2022). condannandolo alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e di Euro 660,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore propone ricorso per cassazione articdlato in tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen. per il reato contestato. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi delittuosa più lieve di danneggiamento ex art. 635 comma 1 cod.pen. oggi depenalizzato ex art. 2 comma 1 d.lgs. n. 7 del 2016. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla contestata recidiva.
3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero le censure reiterano analoghe doglianze proposte come motivi di appello su cui la Corte si é puntualmente e logicamente pronunciata ritenendo che i fatti come ricostruiti conducono al giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno imputato considerato che l'atrio e la portineria sono beni pertinenziali posti a servizio delle abitazioni private non sussistendo i presupposti per una diversa qualificazione giuridica del fatto. Parimenti la Corte di merito ha ritenuto che non possa escludersi la contestata recidiva in ragione dei precedenti penali e dattiloscopici dell'imputato. 4.Va a riguardo ribadito che é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a