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Ordinanza — n. 6966/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6966/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6966/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALI ADIL nato il 20/12/1976 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 30.1.2023 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Khali Adil colpevole del reato di furto pluriaggravato in concorso con soggetto rimasto ignoto condannandolo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ha confermato la condanna limitatamente ai beni di proprietà degli esercizi commerciali "Timberland", "Bijou Brigitte", "New Balance" e "Tommy Hilfiger" dichiarando non doversi, procedere con riferimento ai restanti beni in sequestro per l'effetto rideterminando la pena ad anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa (fatti commessi in Bologna il 3 settembre 2022).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6966/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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legittimazione ad agire asserzione difendibile legittimazione a contestare licenza carenza di legittimazione difensore di fiducia prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALI ADIL nato il 20/12/1976 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 30.1.2023 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Khali Adil colpevole del reato di furto pluriaggravato in concorso con soggetto rimasto ignoto condannandolo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ha confermato la condanna limitatamente ai beni di proprietà degli esercizi commerciali "Timberland", "Bijou Brigitte", "New Balance" e "Tommy Hilfiger" dichiarando non doversi, procedere con riferimento ai restanti beni in sequestro per l'effetto rideterminando la pena ad anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa (fatti commessi in Bologna il 3 settembre 2022).

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, lett.

b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 62 n. 4 cod.pen. avendo la Corte territoriale omesso di valutare che le persone offese sono grandi e famose catene commerciali.

3. Il ricorso é manifestamente infondato. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto privo di pregio il richiamo alla omessa valutazione delle condizioni economiche delle persone offese, in quanto, secondo consolidato orientamento di legittimità, è irrilevante la eventuale capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. sez 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241-01, cit., come nel caso di una grande catena di distribuzione). Infatti, come più volte affermato, l'eventuale approfondimento nel senso auspicato dalla difesa potrebbe avere, in ipotesi, rilievo per la esclusione, non già per la affermazione, dell'attenuante, ove il danno economico in effetti tenue, sia patito da persona di ridotte capacità economica e possidenza:

«Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche» (cfr. sez. 5, n. 34310 del 19/1/2015, Di Munno, Rv. 265669-01; sez. 5, n. 20729 del 24/3/2010, Di Munno, Rv. 247475-01).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a