Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6965/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Palmerini Daniele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime under Article 73, paragraph 5, of the relevant decree rather than paragraph 1. The court rejected this claim because the alleged error did not constitute a manifest error, which is the sole ground for challenging legal qualification in plea bargain cases.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain judgment based on erroneous legal qualification is admissible only if such qualification represents a manifest error, meaning it is immediately obvious and devoid of any room for debate.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest error standard legal qualification appeal plea bargain procedure inadmissible appeal Cassation review limits detenzione di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
L. n. 103/2017
Art. 73, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
dal Tribunale di Velletri per il reato in continuazione di cui all'art. 73, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 5, 9 e 12 dell'imputazione) Con l'unico motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto che andava invece sussunto nella fattispecie di cui all'art.
Art. 73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
dal Tribunale di Velletri per il reato in continuazione di cui all'art. 73, comma 1, d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERINI DANIELE nato a ROMA il 18/04/1979 avverso la sentenza del 30/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRI Fa-t V aa ft -udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Palmerini Daniele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Velletri per il reato in continuazione di cui all'art. 73, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 5, 9 e 12 dell'imputazione) Con l'unico motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto che andava invece sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990.

2. Il ricorso é inammissibile. Ed invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), ipotesi che non è ravvisabile nel caso di specie.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. C