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Ordinanza — n. 6962/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise issues in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6962/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonacci Onofrio inadmissible. The appellant challenged the lower court's sentencing and confiscation measures, but the first ground was rejected as a repetition of an appeal argument already addressed, while the second ground was barred because it was not raised in the appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, ultimo parte, cod. proc. pen.; Art. 606, lett. e) e b), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it raises issues not included in the grounds of appeal or reiterates arguments already fully examined by the territorial court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to raise issues repetition of appeal argument cassation procedural rules confiscation of assets testimone anonimo testimonianza della vittima deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, ultimo parte, cod. proc. pen.
Con il primo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Con il primo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett.
Art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Con il primo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett.
Art. 240, cod. pen.
con riferimento alla confisca del denaro e del telefono cellulare ex art. 240 cod.pen.
Art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Con sentenza in data 15 settembre 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Antonacci Onofrio colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r.
art. 240 cod.pen
con riferimento alla confisca del denaro e del telefono cellulare ex art. 240 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306
(Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONACCI ONOFRIO nato a BARI il 16/08/1981 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 15 settembre 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Antonacci Onofrio colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr.

3) e concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed Euro 2667,00 di multa (fatto accertato in Bari 1'11.3.2016).

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. con riguardo alla determinazione della pena. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. con riferimento alla confisca del denaro e del telefono cellulare ex art. 240 cod.pen.

3. Il primo motivo di ricorso é inammissibile. Ed invero la censura reitera analoga doglianza proposta come motivo di appello sul trattamento sanzionatorio su cui la Corte territoriale si é puntualmente e logicamente pronunciata, dando atto dei criteri adottati per la commisurazione della pena, peraltro già mitigata in primo grado con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La seconda censura é inammissibile non avendo costituito oggetto di motivo di appello. Ed invero é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende