Cassation appeal dismissed as inadmissible because the challenged judgment was not rendered under Article 444 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Annino Santino inadmissible. The appellant argued that the second-instance judgment violated procedural requirements regarding the obligation to provide reasons, citing Articles 444 and 125 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the contested judgment was rendered under Article 444, not Article 444, making the specific nullity allegation inconsequential and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging nullity based on the failure to provide reasons is inadmissible if the challenged judgment was not rendered under the specific procedural regime requiring such a failure.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNINO SANTINO nato a GIOIA DEL COLLE il 18/12/1967 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 16/.12.2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del locale Tribunale che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Annino Santino colpevole dei reati di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e riconosciute le attenuanti generiche con la diminuente per il rito lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 16.400 di multa.
2. Avverso detta sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 444 e 125 cod.proc.pen. assumendo che anche la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deve rispondere all'obbligo generale della motivazione.
3. Il ricorso é inammissibile. L'unica censura proposta non si attaglia alla sentenza impugnata che non è stata resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. e risulta pertanto inconferente.
4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il