Cassation appeal dismissed for lack of merit due to sufficient reasoning on drug dealer professionalism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the appellate court failed to provide adequate reasoning for denying generic mitigating circumstances. The court rejected this claim, noting that the lower court properly justified the denial by citing the appellant's professional drug trafficking activities and prior specific convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: A cassation appeal based on a lack of reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the territorial court explicitly linked the refusal to the appellant's professional criminal conduct and prior record.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUI ABDELKADER nato il 15/02/1984 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 14.6.2022 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Rimini in data 18.6.2018 aveva ritenuto Aloui Abdelkader colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina - fatto accertato in Rimini il 25.1.2017), derubricato ai sensi del comma 5, e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 4500,00 di multa con confisca e distruzione di quanto in sequestro, ha ridotto la pena ad anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 4500,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con il quale deduce ex art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con conseguente violazione dell'art. 546, comma 1, lett.
e) cod.proc.pen.
3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione al fatto che il reato per cui si procede é indice della professionalità dell'imputato che ha organizzato il suo traffico illecito in una stanza di albergo posta come base logistica ed essendosi procurato per lo spaccio sostanze di diversa tipologia sicché il fatto per cui é processo si pone nell'ambito di una ben precisa scelta di vita come comprovato dalla sussistenza di precedenti anche specifici.
4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos