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Ordinanza — n. 6958/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing and alleged recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged error in applying recidivism during a plea bargain is not a ground for cassation under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court incorrectly applied a generic mitigating circumstance instead of a contested recidivism, but the Court held that plea bargains are procedural agreements where the judge merely verifies the absence of statutory non-punishability. Consequently, the Court ruled that errors in the application of recidivism in this context do not affect the legal qualification of the act and thus cannot be raised in a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, errors in the application of recidivism are inadmissible in cassation as they do not pertain to the legal qualification of the act.

Parole chiave

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plea bargain appeal recidivism application cassation inadmissibility sentencing agreement legal qualification error braccialetto elettronico domanda d'asilo di cittadino etiope ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il giudice monocratico del Tribunale di Brescia ha applicato a Shtjalshi Elton la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
- di un anno di reclusione ed Euro 1200,00 di multa concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il giudice monocratico del Tribunale di Brescia ha applicato a Shtjalshi Elton la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Rv. 284305
(Fattispecie in cui il giudice di merito aveva ritenuto la recidiva nei confronti di un imputato gravato da un solo precedente per contravvenzione) Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Rv. 284305).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHTJALSHI ELTON nato il 28/08/1994 avverso la sentenza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAfcrato a V-v iso ali ea udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il giudice monocratico del Tribunale di Brescia ha applicato a Shtjalshi Elton la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di un anno di reclusione ed Euro 1200,00 di multa concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, deducendo la violazione della legge penale in punto di erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente ovvero la recidiva reiterata infraquinquennale.

3. Il ricorso è inammissibile. Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta correttamente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità. In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva ritenuto la recidiva nei confronti di un imputato gravato da un solo precedente per contravvenzione) Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Rv. 284305).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.