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Ordinanza — n. 6955/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterating rejected appeal grounds without critical engagement with second instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated grounds already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a different drug trafficking classification, but the court found this argument had been thoroughly addressed and logically refuted in the second instance judgment. Consequently, the appeal was dismissed as it lacked critical engagement with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it reiterates grounds already rejected in the second instance without critically engaging with the arguments used in the impugned decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of rejected grounds lack of critical engagement second instance arguments drug trafficking classification allegazioni d'asilo contraddittorie asserzione difendibile domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. c) e) cod. proc. pen.
309 del 1990 ai sensi dell'art. 606 lett.
art. 73 comma 1 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Con sentenza in data 21 novembre 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Lopes Adilson colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r.
art. 73 comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Con sentenza in data 21 novembre 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Lopes Adilson colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES ADILSON nato a TIVOLI il 04/05/1985 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 21 novembre 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Lopes Adilson colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione per la cessione a terzi di n. 50 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr.

21) e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva ed applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000 di multa. (fatto accertato in Roma il 30 maggio 2022).

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce l'inosservanza e la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 ai sensi dell'art. 606 lett.

c) ed e) cod.proc.pen.

3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la censura reitera analoga doglianza proposta come motivo di appello su cui la Corte si é puntualmente e logicamente pronunciata richiamando a sostegno della mancata derubricazione nella fattispecie di cui al comma 5 il dato quantitativo, le circostanze dell'azione ed il collaudato modus operandi del Lopes che depongono a favore di un suo organico inserimento in una delle più importanti piazze di spaccio della capitale ove lo stesso svolge la funzione di pusher. 4.Va a riguardo ribadito che é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.