Cassation court annuls conviction due to statute of limitations expiration under Art. 129 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's conviction without remanding the case for retrial. The defendant argued the trial court failed to prove elements of the offense, but the court found the crime extinguished by the five-year limitation period. Consequently, the conviction was voided because the statute of limitations had expired before the judgment was rendered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. strada; Art. 129 cod. proc. pen.: The Court holds that a criminal conviction must be annulled if the offense is extinguished by the expiration of the limitation period, even if the judgment was rendered before the expiration occurred.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEDROTTI MARCO nato a VERONA il 26/03/1972 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 8.4.2021 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Verona in data 27.11.2019 aveva ritenuto Pedrotti Marco colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto commesso in Sona il 14.8.2017) condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 4500 di ammenda, ha ridotto la pena a mesi due di arresto ed Euro 2500,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 533 cod.proc.pen. assumendo che la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità dell'imputato senza aver raggiunto la prova degli elementi costitutivi della fattispecie.
3. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 116 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, trattandosi di fatto commesso in data 14.8.2017. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza della doglianza ovvero perché basata su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. C