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Ordinanza — n. 6953/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of aggravating circumstance grounds in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6953/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the specific grounds regarding an aggravating circumstance during the second-instance plea agreement. The appellant argued that the lower court failed to explicitly justify the application of the aggravating provision under the 1990 decree, yet this issue was part of the reasons for appeal that were subsequently abandoned. The court ruled that by renouncing these specific appeal grounds to secure a fixed sentence, the defendant forfeited the right to raise them again in the cassation proceeding, as no illegality remained to be examined.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The principle of res judicata applies to waived appeal grounds, preventing the defendant from re-litigating issues regarding the non-discharge of the accused or the application of aggravating circumstances once they have been renounced in the plea agreement.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds plea agreement in second instance inadmissibility of cassation appeal aggravating circumstance application res judicata on waived issues difesa penale diritto a un difensore garanzie procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art. 129 cod.
Art. 80 d.p.r. 309 del 1990
in ordine alla mancata motivazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.p.r.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art.
art. 599 bis cod. proc. pen
Lorenzi Enrico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 16 gennaio 2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 5 luglio 2022 emessa a seguito di giudizio abbreviato, lo ha condannato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 599 bis comma 3 cod.proc.pen
309 con conseguente rigetto della richiesta di concordato ex art. 599 bis comma 3 cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009
pen., posto che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, deo.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZI ENRICO nato a VERONA il 30/09/1997 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAe à t-6 —a- n Ta1Fe- Th udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Lorenzi Enrico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 16 gennaio 2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 5 luglio 2022 emessa a seguito di giudizio abbreviato, lo ha condannato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1 bis e 4 nonché 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 (fatto commesso a Verona il 16.12.2021).

2. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata motivazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 con conseguente rigetto della richiesta di concordato ex art. 599 bis comma 3 cod.proc.pen.

3. Il ricorso é inammissibile. Giova premettere in diritto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., posto che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, deo. 2010, Camassa, Rv. 245919). Questo principio era stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008, n.

92. Si é altresì affermato che non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il vizio di legittimità costituzionale ha riguardato, non la durata in sé della pena accessoria, ma la sua predeterminazione in misura fissa e inderogabile e che, pertanto, rinunciando al motivo di appello, l'imputato aveva definitivamente abdicato al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata della pena accessoria inflittagli) Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022 Ud. (dep. 12/12/2022 ) Rv. 283878).

Nella specie la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990 era oggetto di motivo di appello rinunciato.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle