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Ordinanza — n. 6951/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming error in applying Article 131-bis of the Penal Code regarding traffic offense mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6951/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court erred in applying Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued that the elements evaluated for denying mitigation automatically constituted the violated penal norms, but the court found the first-instance judge's reasoning exhaustive and logical regarding the traffic incident's gravity. Consequently, the court ruled that the motivation was sufficient to demonstrate the absence of the sole prerequisite for the mitigation exclusion under Article 131-bis.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court's reasoning is adequate if it indicates relevant elements for assessing the offense's character, without needing to examine all valuation criteria.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code mitigation exclusion traffic offense gravity inadmissible appeal sufficient motivation caso poco grave principio del "Ne bis in idem" basso salario

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Con l'unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 131-bis cod. pen.
per errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen.
Art. 133 comma 1 cod. pen.
In ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto va ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod.
art. 131 bis cod.pen
per errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAISI ALAN nato a MONTECCHIO EMILIA il 20/02/1996 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Baisi Alan ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 26.11.2020 che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 590 bis, comma primo ed ultimo cod.pen. e 590 ter cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni quattro di reclusione 2. Con l'unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen. assumendo che gli elementi valutati ai fini del diniego già di per sé integrano le norme incriminatrici violate.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, il giudice dell'impugnazione ha valorizzato, in modo del tutto esaustivo e logico, la gravità dell'incidente stradale anche per le circostanze concomitanti e successive all'impatto frontale e la condotta di guida che si è concretata nell'invasione della corsia opposta di marcia nonché il successivo allontanamento dal luogo del sinistro. In ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto va ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 resto, 01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C