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Ordinanza — n. 6949/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly insufficient reasoning and failure to consider mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6949/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ben Slama Taieb Tahar inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a lighter sentence and generic mitigating circumstances, claiming the lower court's reasoning was insufficient. The court rejected this, noting the appellate court had already logically analyzed the defendant's criminal history and the severity of the drug quantities involved.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.; The appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce circumstances already examined and correctly disregarded by the court of first instance, which must provide logical and analytical motivation for denying mitigating factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly insufficient reasoning generic mitigating circumstances drug trafficking conviction court costs award persecuzione dei Tamil caso poco grave accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) e e) cod.proc.pen.
artt. 81 cod.pen
Con sentenza in data 22.11.2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Livorno in data 4.11.2021 aveva ritenuto Ben Slama Taieb Tahar colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SLAMA TAIEB TAHAR nato il 27/07/1969 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 22.11.2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Livorno in data 4.11.2021 aveva ritenuto Ben Slama Taieb Tahar colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 a lui ascritto (cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina) e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4000,00 di multa (fatto accertato in Livorno il 12 febbraio 2020).

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo difensore di fiducia propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce l'insufficienza e/o l'illogicità manifesta della motivazione e la violazione di legge in punto di misura della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione all'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen.

3. Il ricorso é inammissibile. Il motivo é meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, avendo la Corte d'appello con motivazione logica ed analitica posto in evidenza ai fini del diniego delle generiche i precedenti penali dell'imputato che dimostrano la sua elevata inclinazione a delinquere e la non minima gravità della condotta stante il numero di dosi pronte per la cessione a terzi e la natura delle sostanze detenute nonché alla luce della condotta processuale del medesimo.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o il 14.12.2023 Il Consi tensore Il Preside te Marin Francesco M 1) L i) O I TA T A r‘: c•ANCL LI )np PPI IL E ESPERI2 ao.li 7 Dia