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Ordinanza — n. 6948/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to convert detention to fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6948/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mayer Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider generic mitigating circumstances and convert his detention sentence into a fine. The court rejected these claims as merely repetitive of issues already properly evaluated by the appellate judges, who noted the appellant's lack of documents and prior criminal record made the benefits inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the court of first instance, and the judge may deny a suspended sentence without further analysis when the defendant's criminal history renders them unworthy of the benefit.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments suspended sentence criminal record mitigating circumstances allegazioni fattuali non credibili testimone a carico attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, 3 aprile 2013, n. 28707
133 c.p., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 3, 3 aprile 2013, n. 28707).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAYER ANGELO nato a NIZZA MONFERRATO il 03/08/1987 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 1.6.2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena con sentenza n. 915 del 2020 aveva condannato Mayer Angelo per il reato di guida in stato di ebbrezza in orario notturno per essere stato fermato ad un posto di controllo alle h 2,35 con un tasso alcolemico di 1,67 e 1,51 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1400,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la contraddittorietà e la carenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

3. Il ricorso é inammissibile. Il motivo é meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, avendo la Corte d'appello evidenziato che gli elementi offerti al fine di valutare la concessione delle circostanze attenuanti generiche non appaiono di particolare pregnanza non avendo peraltro l'imputato con sé né patente né documenti. Quanto alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria la Corte di merito ha evidenziato che il prevenuto vanta cinque precedenti per furto ed uno per guida in stato di ebbrezza e quindi anche specifico in applicazione del principio secondo cui la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena.

Ne consegue quindi che il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 3, 3 aprile 2013, n. 28707).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.